Dichiarazione di residenza

Ultima modifica 29 febbraio 2024

Argomenti :
Residenza

Novità: Gestione dichiarazione residenza dell'area "cittadino digitale" piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it

Novità: Cambio di Residenza in tempo reale dal 9/05/2012

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Le nuove disposizioni nella legge sono in vigore dal 9 maggio 2012.

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni di variazione anagrafica (cambio di residenza o indirizzo), attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (disponibili in calce alla presente pagina web), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 *.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione:

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo sia compilato almeno nelle parti obbligatorie relative alle generalità e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Si comunicano pertanto i recapiti necessari per inoltrare le dichiarazioni attraverso le modalità suddette:

  • Indirizzo postale: Comune di Collegiove (RI) - Uffici Demografici - Via Roma 25 - 02020 Collegiove (RI)
  • Indirizzo di posta elettronica semplice: segreteria@comunecollegiove.it
  • Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.collegiove.ri@legalmail.it
  • Fax 0765/939003

Per informazioni e chiarimenti contattare telefonicamente l'Ufficio Anagrafe al numero 0765/99049

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, l'Ufficiale d'Anagrafe, nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

In seguito all'iscrizione anagrafica l'Ufficiale d'Anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'Estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al D.Lg.vo n. 286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo o la documentazione mancante non sia integrata, l'Ufficiale d'Anagrafe invierà, sempre entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. L'interessato avrà 10 giorni a disposizione per intervenire nel procedimento; se lo farà, l'Ufficiale d'Anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale (complessivamente il procedimento può durare fino ad un massimo di 100 giorni).

Nel caso in cui, nei 45 giorni successivi alla presentazione della domanda, per un qualsiasi motivo, l'Ufficiale d'Anagrafe non effettui la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l'iscrizione anagrafica si considera legittima e conforme alla situazione di fatto per effetto delsilenzio-assenso (art. 20 della Legge n. 241/1990).

In pratica: l'iscrizione anagrafica è immediata, così come i suoi effetti giuridici; tuttavia è soggetta ad una condizione di validità e di conferma a seguito degli accertamenti successivi.

Nel caso in cui, entro i termini di legge e a seguito degli accertamenti e della verifica dei documenti, risulti che il richiedente non ha i requisiti necessari per l'iscrizione anagrafica, l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione, annulla l'iscrizione e quindi giuridicamente l'iscrizione anagrafica è come se non fosse mai avvenuta. Conseguentemente anche l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione come se la cancellazione non fosse mai avvenuta.


Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace (art. 495 del Codice Penale). Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

La modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche è reperibile:

  • Sul sito del comune, accedendo dal link Modulistica
  • Presso l'ufficio anagrafe del comune.

(*)art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.


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